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Art. 31

946.51LOTCFederal Act1 lug 1996Fonte originale
  1. Il Consiglio federale emana le prescrizioni d’esecuzione.
  2. Le autorità competenti della Confederazione tengono elenchi:
    1. delle categorie di prodotti e dei prodotti che non hanno accesso al mercato svizzero secondo gli articoli 16a capoverso 2 e 20;
    2. delle decisioni di portata generale di cui all’articolo 16d capoverso 2 passate in giudicato.

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