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Art. 28a

946.51LOTCFederal Act1 lug 1996Fonte originale

È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

  1. senza l’autorizzazione di cui all’articolo 16c immette in commercio in Svizzera derrate alimentari non conformi alle prescrizioni tecniche svizzere;
  2. contravviene alle condizioni o agli oneri stabiliti nell’autorizzazione di cui all’articolo 16c ;
  3. fornendo indicazioni inesatte e difficili da verificare per l’autorità competente, ottiene in modo fraudolento un’autorizzazione di cui all’articolo 16c .

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