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Art. 20b

946.51LOTCFederal Act1 lug 1996Fonte originale
  1. Gli organi di esecuzione sono autorizzati a trattare dati personali, compresi quelli concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali.1
  2. Gli organi di esecuzione possono conservare tali dati in forma elettronica e, per quanto necessario per un’esecuzione uniforme della presente legge, scambiarseli.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 93 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939).

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