Se un esame o una valutazione della conformità svolti da terzi sono prescritti, il rapporto d’esame o il certificato di conformità hanno valore di prova se emanano da un organismo che, per il settore in questione, è:
accreditato in Svizzera;
riconosciuto dalla Svizzera nell’ambito di un accordo internazionale; o
autorizzato o riconosciuto in altro modo dal diritto svizzero.
Il rapporto d’esame o il certificato di conformità redatto da un organismo estero che non è riconosciuto in virtù del capoverso 1 ha valore di prova se può essere accertato con verosimiglianza che:
le procedure d’esame o di valutazione della conformità che sono state applicate soddisfano le esigenze svizzere; e che
l’organismo estero dispone di qualifiche equivalenti a quelle richieste in Svizzera.
L’Ufficio federale dell’economia esterna1, d’intesa con l’ufficio federale competente per il settore interessato, può ordinare che i rapporti d’esame o i certificati di conformità non abbiano valore di prova ai sensi del capoverso 2 se organismi svizzeri qualificati, i loro rapporti d’esame o i loro certificati di conformità non sono riconosciuti nello Stato dell’organismo estero. Nella loro decisione, essi prendono in considerazione gli interessi svizzeri in materia di economia e di commercio estero.
Footnotes
Oggi: «Segreteria di Stato dell’economia (SECO)» (art. 5 dell’O del 14 giu. 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca;RS 172.216.1 ,RU 2000 187art. 16). ↩
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