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Art. 18

946.202LBDIFederal Act1 ott 1997Fonte originale
  1. Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni ai sensi degli articoli 14 e 15 sottostanno alla giurisdizione penale federale.1 1bis. Le infrazioni di cui all’articolo 15a sono perseguite e giudicate secondo la legge federale del 22 marzo 19742sul diritto penale amministrativo.3L’autorità competente per il perseguimento e il giudizio è la Segreteria di Sta-to dell’economia.4
  2. Le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni e al controllo, gli organi di polizia cantonali e comunali nonché le autorità doganali sono tenuti a denunciare al Ministero pubblico della Confederazione le infrazioni alla presente legge che hanno accertato o di cui hanno avuto notizia nell’esercizio delle loro funzioni.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248,FF 2000 2971).

  2. RS 313.0

  3. Introdotto dal n. I 4 della LF del 22 giu. 2001 concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 248,FF 2000 2971).

  4. Per. introdotto dal n. I 34 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345).

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