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LBDI · Legge federale sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici
Art. 15a
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Art. 16
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Art. 15a
Art. 15
Art. 16
946.202
LBDI
Federal Act
1 ott 1997
Fonte originale
È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque, per negligenza o intenzionalmente, contravviene a:
una disposizione della presente legge o a una prescrizione esecutiva, la cui infrazione è dichiarata punibile;
una decisione emanata con riferimento a una pena prevista nel presente articolo.
In casi poco gravi, invece della pena può essere pronunciato un ammonimento.
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