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Art. 10

946.202LBDIFederal Act1 ott 1997Fonte originale
  1. Gli organi di controllo sono autorizzati ad accedere durante le ore normali di lavoro e senza preavviso, nei locali commerciali delle persone tenute a fornire informazioni, a ispezionarli e a prendere atto di tutti i fascicoli e documenti utili. Sequestrano il materiale a carico. Sono fatte salve le prescrizioni più severe che si applicano se vi è sospetto di reato.
  2. Per i controlli, essi possono farsi assistere dalle polizie cantonali e comunali, nonché dagli organi d’inchiesta dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Se vi sono indizi di infrazioni alla presente legge, possono fare intervenire il Servizio delle attività informative della Confederazione e gli organi di polizia federali competenti.1
  3. Gli organi di controllo possono, nel quadro degli obiettivi della presente legge, trattare dati personali. Tra i dati personali degni di particolare protezione, possono essere trattati soltanto quelli concernenti procedimenti e sanzioni amministrative o penali. Possono essere trattati ulteriori dati personali degni di particolare protezione, se indispensabili per la trattazione del singolo caso.
  4. Essi sono tenuti al segreto d’ufficio e adottano nel loro ambito tutte le precauzioni necessarie per evitare lo spionaggio economico.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I 38 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).

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