946.101OAREFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
I diritti e gli obblighi derivanti da garanzie e impegni accordati prima dell’entrata in vigore della LARE ai sensi dell’articolo 38 LARE passano per forza di legge all’ASRE. L’ASRE può accordare aumenti del valore della commessa e altre modifiche a garanzie esistenti sulla base del diritto previgente.
Dietro richiesta, l’ASRE stipula, sulla base di accordi accettati senza riserve sotto il regime del diritto previgente e la cui validità non è ancora scaduta al momento dell’entrata in vigore della LARE, contratti di assicurazione di portata corrispondente alle assicurazioni date, sempre che le circostanze non abbiano subito cambiamenti importanti. L’ASRE tratta tali contratti secondo la legge federale del 26 settembre 19581concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni, a meno che lo stipulante chieda che sia concluso un contratto conformemente al nuovo diritto.
Footnotes
[RU 1959 385, 1973 1024, 1978 1985, 1981 56, 1992 288all. n. 63, 1996 2444.RU 2006 1801art. 37 cpv. 1]. Vedi ora la LF del 16 dic. 2005 sull’assicurazione contro i rischi delle esportazioni (RS 946.10 ). ↩
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