946.101OAREFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
Una merce è di origine svizzera se è stata totalmente ottenuta o fabbricata sul territorio interno, o se ivi è stata oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, conformemente agli articoli 9–16 dell’ordinanza del 9 aprile 20081sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci.
Se la merce non è di origine svizzera, la quota di valore aggiunto svizzero è pari ad almeno il 20 per cento del valore della commessa. Per valore aggiunto svizzero si intende la differenza tra il valore della commessa del contratto d’esportazione e il valore delle forniture complementari estere nonché delle forniture di subappaltatori esteri o delle prestazioni estere.2
L’ASRE può accordare l’assicurazione anche se la quota di valore aggiunto svizzero è inferiore al 20 per cento a condizione che ciò corrisponda ai suoi obiettivi secondo l’articolo 5 LARE e ai principi alla base della sua politica secondo l’articolo 6 LARE. A tal fine l’ASRE tiene conto in particolare degli aspetti seguenti:3
il valore aggiunto svizzero prodotto in relazione a prestazioni rilevanti ai fini del buon esito dell’esportazione, come la fabbricazione di componenti chiave, la ricerca e lo sviluppo o le prestazioni di ingegneria, progettazione e servizi è sufficientemente importante;
la quota di valore aggiunto svizzero del fatturato globale dell’esportatore realizzato con le esportazioni in un determinato arco di tempo è adeguata;
la quota media di valore aggiunto svizzero di tutte le esportazioni di un esportatore assicurate dall’ASRE ed effettuate in un determinato arco di tempo è adeguata;
sono esportati prodotti di nuova concezione o aperti nuovi mercati.