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Art. 29

946.101OAREFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

  1. ordinanza del 15 giugno 19981sulla garanzia dei rischi delle esportazioni;
  2. ordinanza del DFE del 18 novembre 20022sulla quota minima di valore aggiunto svizzero per le garanzie dei rischi delle esportazioni;
  3. ordinanza del DFE del 1° dicembre 19983sulla designazione di valute per una garanzia supplementare di operazioni in valuta estera;
  4. ordinanza del DFE del 19 agosto 20024concernente la classificazione dei Paesi importatori nelle categorie di Paesi stabilite in relazione alla garanzia dei rischi delle esportazioni;
  5. ordinanza del DFE dell’8 marzo 19995concernente la riscossione di tasse per garanzie dei rischi delle esportazioni da parte delle organizzazioni economiche;
  6. ordinanza del DFE dell’8 marzo 19996concernente la riscossione di una tassa minima per le garanzie dei rischi delle esportazioni.

Footnotes

  1. [RU 1998 1624, 2000 187art. 21 n. 10]

  2. [RU 2002 4347]

  3. [RU 1999 617]

  4. [RU 2002 2782, 2004 1269]

  5. [RU 1999 1542]

  6. [RU 1999 1543]

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