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Art. 24

946.101OAREFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. In genere, l’indennizzo previsto all’articolo 31 capoverso 4 LARE viene versato in caso di trattamento autonomo dei debiti. La Confederazione non versa alcun indennizzo per l’attuazione di trattamenti debitori raccomandati dal Paris Club o da altri organismi internazionali comparabili di conversione dei debiti a partecipazione svizzera.
  2. L’entità dell’indennizzo è determinata dalla misura in cui il Paese debitore viene liberato dai debiti oltre quanto giustificato in base a una stima realistica della sua solvibilità. L’ASRE viene consultata prima di decidere in merito al trattamento debitorio.
  3. L’indennizzo è ripartito tra l’ASRE e gli stipulanti in proporzione alle loro quote dei crediti coinvolti nel trattamento debitorio.
  4. I mancati proventi da interessi ed eventuali costi generati in caso di rimborso anticipato di averi nell’ambito di una conversione non vengono indennizzati.

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