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Art. 21

946.101OAREFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. Il consiglio d’amministrazione definisce i principi di bilancio e di valutazione dell’ASRE. Le pertinenti disposizioni sulle finanze della Confederazione rappresentano l’esigenza minima.
  2. I singoli principi contabili, i cambiamenti e le conseguenze di tali principi nonché il riferimento a norme contabili riconosciute e i valori di riferimento per le valutazioni devono essere specificati nell’allegato del conto annuale.
  3. Vengono costituiti accantonamenti soltanto per gli obblighi in essere fondati su un evento verificatosi nel passato.
  4. I rischi latenti insiti nell’attività dell’ASRE e suscettibili di generare obblighi in futuro vengono coperti dal capitale proprio. I principi applicabili alla determinazione del capitale proprio necessario a garantire all’ASRE una capacità di rischio duratura e il relativo calcolo sono esposti nell’allegato del conto annuale.

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