L’ASRE acquisisce la personalità giuridica con l’entrata in vigore della presente legge. Essa sostituisce il Fondo per la garanzia dei rischi delle esportazioni.
L’ASRE riprende gli attivi e i passivi del Fondo come anche i diritti e gli obblighi della Garanzia dei rischi delle esportazioni (GRE) istituita dalla pertinente legge federale del 26 settembre 19581.
Il Consiglio federale:
determina il momento del trasferimento degli attivi e dei passivi come anche dei diritti e degli obblighi. Il trasferimento e le iscrizioni necessarie sono esenti da imposte e tasse;
approva l’elenco di passivi, attivi, diritti e obblighi da riprendere e di eventuali impegni, condizioni e oneri obbligatori ad essi connessi;
approva il bilancio d’apertura dell’ASRE;
prende tutti gli altri provvedimenti necessari al trasferimento.