È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:1
ottiene, per sé o per altri, mediante indicazioni inesatte o incomplete, la stipulazione di un’assicurazione o le prestazioni della stessa;
si sottrae, mediante indicazioni inesatte o incomplete, all’obbligo di cessione o di rimborso secondo gli articoli 19 capoverso 2 secondo periodo e 20;
contravviene al proprio obbligo di prendere provvedimenti per evitare perdite secondo l’articolo 16 capoverso 2;
contravviene al proprio obbligo di coadiuvare l’ASRE a riscuotere il credito e a valorizzare al meglio i beni non ancora forniti secondo l’articolo 19 capoverso 2 primo periodo.
È punibile anche il fatto commesso all’estero.
È fatto salvo in tutti i casi il perseguimento penale conformemente alle disposizioni speciali del Codice penale2.
Il perseguimento penale spetta ai Cantoni. Tutte le sentenze e tutti i decreti di abbandono devono essere comunicati integralmente e senza indugio al Ministero pubblico della Confederazione.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale (RS 311.0 ), nel testo della LF del 13 dicembre. 2002, in vigore dal 1° gennaio 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1667). ↩