I membri degli organi e il personale dell’ASRE sono tenuti a denunciare alle autorità di perseguimento penale, ai loro superiori, al consiglio d’amministrazione o al Controllo federale delle finanze i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio che constatano o sono loro segnalati nell’esercizio della loro funzione.
Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti da altre leggi federali.
L’obbligo di denuncia non si applica alle persone che secondo gli articoli 113 capoverso 1, 168 e 169 del Codice di procedura penale1hanno la facoltà di non deporre o di non rispondere.
I membri degli organi e il personale dell’ASRE hanno il diritto di segnalare ai loro superiori, al consiglio d’amministrazione o al Controllo federale delle finanze altre irregolarità constatate o loro segnalate nell’esercizio della loro funzione. Il destinatario della segnalazione accerta i fatti e adotta i provvedimenti necessari.
Chi in buona fede ha sporto denuncia, ha segnalato un’irregolarità o ha deposto in qualità di testimone non può per tale motivo essere penalizzato sul piano professionale.