Il consiglio d’amministrazione si compone di sette a nove membri.
Il Consiglio federale nomina il presidente.
Il consiglio d’amministrazione:
elegge il direttore;
emana il regolamento interno;
approva la pianificazione degli affari e il preventivo;
provvede all’attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale;
allestisce il consuntivo annuale e il rapporto di gestione, che pubblica dopo approvazione del Consiglio federale;
decide in merito alla stipulazione di assicurazioni, fatte salve le competenze del Consiglio federale secondo l’articolo 34;
stabilisce la tariffa dei premi, fatta salva l’approvazione da parte del Consiglio federale;
emana il regolamento del personale, fatta salva l’approvazione da parte del Consiglio federale;
stabilisce la politica in materia di rischi;
adempie altri compiti previsti dal regolamento interno.
Il consiglio d’amministrazione può delegare al direttore la competenza di stipulare assicurazioni nell’ambito della politica applicabile di volta in volta in materia di rischi.
Per quanto riguarda l’onorario dei membri del consiglio d’amministrazione e le altre condizioni contrattuali convenute con i medesimi si applica per analogia l’articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 20001sul personale federale.