Ai sensi della presente legge si intende per:
- stipulante : esportatore o terzo da lui autorizzato che stipula l’assicurazione;
- committente: persona che effettua l’ordinazione e conclude un contratto a tale scopo;
- garante: persona che assicura mediante una garanzia il credito dello stipulante nei confronti del committente;
- debitore : committente, garante o altra persona nei cui confronti sussistono pretese legittime da parte dello stipulante;
- debitore pubblico: Stato estero o altra organizzazione di diritto pubblico, in particolare organizzazioni non suscettibili di fallimento, nei cui confronti sussistono pretese legittime da parte dello stipulante;
- debitore privato: persona fisica o giuridica che non rientra sotto la lettera e, nei cui confronti sussistono pretese legittime da parte dello stipulante.