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Art. 10a

943.02LMIFederal Act1 lug 1996Fonte originale
  1. La Commissione della concorrenza può pubblicare le sue raccomandazioni e perizie.
  2. Le autorità amministrative e giudiziarie trasmettono spontaneamente alla Commissione della concorrenza una copia completa delle decisioni e sentenze pronunciate in applicazione della presente legge. La Commissione della concorrenza raccoglie queste decisioni e sentenze e può pubblicarle periodicamente.

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