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Art. 23

942.211OIPFederal Council Ordinance1 gen 1979Fonte originale
  1. La Confederazione esercita l’alta vigilanza per il tramite della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) presso il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca1.
  2. La SECO può emanare istruzioni all’attenzione dei Cantoni, inviare loro circolari, chiedere loro informazioni e documenti e denunciare infrazioni alle autorità cantonali competenti.
  3. La SECO può condurre con i settori e le organizzazioni interessati negoziati concernenti l’indicazione dei prezzi.

Footnotes

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.

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