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Art. 18

942.211OIPFederal Council Ordinance1 gen 1979Fonte originale
  1. Le disposizioni sull’indicazione fallace di prezzi si applicano anche ai produttori, agli importatori e ai grossisti.
  2. I produttori, gli importatori e i grossisti possono indicare ai consumatori prezzi o prezzi indicativi o mettere a loro disposizione liste di prezzi, cataloghi di prezzi o simili. Occorre indicare chiaramente se si tratta di prezzi raccomandati non vincolanti. È fatta salva la legislazione federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959).

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