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Art. 11abis

942.211OIPFederal Council Ordinance1 gen 1979Fonte originale
  1. L’indicazione in forma scritta dei prezzi delle prestazioni di servizi di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera q è retta dall’articolo 13a .
  2. Le prestazioni offerte via Internet o mediante comunicazione di dati possono essere fatturate al consumatore se:
    1. il prezzo gli è stato indicato in modo visibile e chiaramente leggibile direttamente sul pulsante digitale che permette di accettare l’offerta; o
    2. il prezzo è indicato, in modo ben visibile e chiaramente leggibile, in prossimità immediata del pulsante che permette di accettare l’offerta e su questo pulsante figura, sempre in modo ben visibile e chiaramente leggibile, l’indicazione «ordine con obbligo di pagare» o una formulazione corrispondente inequivocabile.
  3. Le prestazioni di servizi offerte via Internet o mediante comunicazione di dati e contabilizzate nella fattura del fornitore di servizi di telecomunicazione o attraverso un collegamento prepagato possono essere fatturate al consumatore soltanto se quest’ultimo ha espressamente accettato l’offerta del suo fornitore di servizi di telecomunicazione.

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