(art. 119a cpv. 5)
1L’UCE può rinunciare alla procedura d’ammissione, se la sicurezza è garantita da altre misure.
2Non necessitano dell’ammissione i pezzi pirotecnici incorporati in prodotti che a loro volta sottostanno a un obbligo d’esame riconosciuto.
I pezzi pirotecnici sono ammessi, se:
Per l’ammissione è riscossa una tassa di 50–3000 franchi.
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