(art. 8 cpv. 1 lett. abis, 20 cpv. 3, 21 cpv. 1, 23 cpv. 4 e 110 cpv. 2 lett. c e 2bis)
Le disposizioni del presente allegato non si applicano:
1I fabbricanti, gli importatori o le persone che fabbricano o importano esplosivi oppure assemblano detonatori contrassegnano gli esplosivi e ogni unità elementare d’imballaggio con un’identificazione univoca.
2Se un esplosivo è sottoposto a ulteriori processi di fabbricazione, il fabbricante non è tenuto a contrassegnarlo con una nuova identificazione univoca, salvo se l’identificazione univoca originale non figura più conformemente al numero 3.
3Il capoverso 1 non si applica all’esplosivo fabbricato a fini di esportazione il quale sia contrassegnato con un identificativo conforme alle prescrizioni del Paese d’importazione, che consenta la tracciabilità dell’esplosivo.
4L’identificazione univoca comprende:
5Qualora le dimensioni troppo ridotte degli articoli non consentano di contrassegnarli con l’identificazione univoca completa ai sensi del capoverso 4, sono sufficienti il codice alfanumerico composto delle lettere CH che indicano il territorio svizzero come luogo di produzione o d’importazione e di tre cifre che indicano il sito di fabbricazione (assegnate dall’UCE) nonché un identificativo a lettura elettronica, sotto forma di codice a barre o di codice a matrice, direttamente collegato al codice d’identificazione alfanumerico.
6Qualora gli articoli non possano essere contrassegnati con l’identificazione univoca di cui al capoverso 5 a causa delle loro dimensioni o della loro particolare forma o progettazione, detta identificazione va apposta su ogni unità elementare d’imballaggio.
7Ciascuna unità elementare d’imballaggio è sigillata.
8Su ogni detonatore o carica di rinforzo oggetto della deroga di cui al capoverso 6 sono apposte tramite marcatura, in forma indelebile e in modo da essere chiaramente leggibili, le lettere CH che indicano il territorio svizzero come luogo di produzione o d’importazione e le tre cifre che indicano il sito di fabbricazione (assegnate dall’UCE). Il numero di detonatori e di cariche di rinforzo contenuti è stampato su ogni unità elementare d’imballaggio.
9Ogni miccia detonante oggetto della deroga di cui al capoverso 6 reca l’identificazione univoca apposta tramite marcatura sulla bobina e, se del caso, su ogni unità elementare d’imballaggio.
10I distributori che riconfezionano gli esplosivi devono assicurarsi che l’identificazione univoca sia apposta sull’esplosivo e su ogni unità elementare d’imballaggio.
11Se il sito di fabbricazione si trova al di fuori del territorio svizzero o dello Spazio economico europeo (SEE), il fabbricante con sede in Svizzera o nel SEE contatta l’UCE o l’autorità nazionale dello Stato d’importazione membro del SEE per richiedere l’assegnazione di un codice per il sito di fabbricazione.
12Se il sito di fabbricazione si trova al di fuori del territorio svizzero o del SEE e il fabbricante non ha sede né in Svizzera né nel SEE, l’importatore degli esplosivi in questione deve contattare l’UCE o l’autorità nazionale dello Stato d’importazione membro del SEE per richiedere l’assegnazione di un codice per il sito di fabbricazione.
L’identificazione univoca è apposta tramite marcatura o in modo fisso e indelebile sul prodotto, al fine di essere ben leggibile.
1Nel caso di esplosivi in cartuccia e di esplosivi in sacchi l’identificazione univoca consiste in un’etichetta adesiva oppure è stampata direttamente su ogni cartuccia o sacco. Un’etichetta parallela è apposta su ogni confezione di cartucce.
2Le imprese possono inoltre utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni cartuccia o sacco e, per analogia, una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di cartucce.
Nel caso di esplosivi bicomponenti l’identificazione univoca consiste in un’etichetta adesiva oppure è stampata direttamente su ogni unità elementare d’imballaggio contenente i due componenti.
1Nel caso di detonatori l’identificazione univoca è costituita da un’etichetta adesiva oppure è stampata o stampigliata direttamente sul bossolo del detonatore. Un’etichetta parallela è apposta su ogni confezione di detonatori.
2Le imprese possono inoltre utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni detonatore e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di detonatori.
1Nel caso di detonatori elettrici, non elettrici ed elettronici l’identificazione univoca è costituita da un’etichetta adesiva apposta sui fili o sui tubi oppure da un’etichetta adesiva o da un’indicazione a stampa o stampigliatura apposte direttamente sul bossolo del detonatore. Un’etichetta parallela è apposta su ciascuna confezione di detonatori.
2Le imprese possono inoltre utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni detonatore e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di detonatori.
1Nel caso di inneschi (primer) e cariche di rinforzo (booster) diversi da quelli di cui al numero 1 lettera e, l’identificazione univoca è costituita da un’etichetta adesiva oppure è stampata direttamente su ogni innesco o carica di rinforzo. Un’etichetta parallela è apposta su ogni confezione di tali inneschi o cariche di rinforzo.
2Le imprese possono inoltre utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni innesco o carica di rinforzo di cui al capoverso 1 e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di tali inneschi o cariche di rinforzo.
1Nel caso di micce detonanti l’identificazione univoca è costituita da un’etichetta adesiva oppure è stampata direttamente sulla bobina. L’identificazione univoca è apposta tramite marcatura a intervalli di cinque metri sull’involucro esterno della miccia oppure sullo strato interno di plastica estrusa posto immediatamente sotto la fibra esterna della miccia. Un’etichetta parallela è apposta su ogni confezione di micce detonanti.
2Le imprese possono inoltre utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da inserire all’interno della miccia e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di micce detonanti.
1Nel caso di contenitori per esplosivi l’identificazione univoca è costituita da un’etichetta adesiva o è stampata direttamente sul contenitore.
2Le imprese possono inoltre utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da applicare su ogni contenitore.
Le imprese possono apporre sugli esplosivi, ad uso dei loro clienti, copie adesive rimovibili dell’etichetta originale. Per prevenire abusi, tali copie devono essere chiaramente contrassegnate come copie dell’originale.
1Le imprese del settore degli esplosivi istituiscono un sistema di raccolta dei dati sugli esplosivi che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena di fornitura e durante l’intero ciclo di vita dell’esplosivo.
2Il sistema di raccolta dei dati consente alle imprese di rintracciare gli esplosivi in modo da poterne identificare l’impresa detentrice o il singolo detentore in qualsiasi momento.
3I dati raccolti, compresi quelli relativi all’identificazione univoca, sono registrati e conservati per un periodo di dieci anni a decorrere dalla consegna o dalla fine del ciclo di vita dell’esplosivo, ove quest’ultima sia nota, anche nel caso in cui le imprese abbiano cessato l’attività.
1Le imprese del settore degli esplosivi tengono un registro contenente tutti i numeri d’identificazione degli esplosivi e tutte le informazioni pertinenti, tra cui il tipo di esplosivo e il nome dell’impresa detentrice o del singolo detentore.
2Esse registrano l’ubicazione di ogni esplosivo per tutto il periodo in cui si trova in loro possesso o custodia fino al suo spostamento ai fini del trasferimento di possesso o di custodia.
3Esse verificano periodicamente il loro sistema di raccolta dei dati per garantirne l’efficacia e la qualità dei dati registrati.
4Esse registrano e conservano i dati raccolti, tra cui i numeri d’identificazione univoca per il periodo previsto al numero 12 capoverso 3.
5Esse proteggono i dati raccolti dal danneggiamento o dalla distruzione accidentali o dolosi.
6Esse comunicano alle autorità competenti che ne fanno richiesta le informazioni concernenti la provenienza e l’ubicazione di ogni esplosivo durante il suo intero ciclo di vita e lungo tutta la catena di fornitura.
7Esse forniscono alle autorità federali competenti il recapito di una persona in grado di comunicare le informazioni di cui al capoverso 6 al di fuori del normale orario di lavoro delle imprese.
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