I requisiti in materia d’identificazione e di tracciabilità degli esplosivi di cui agli articoli 20, 21, 23 e all’allegato 14 devono essere soddisfatti a decorrere dal 5 aprile 2013. I requisiti di cui all’allegato 14 numero 2 capoverso 10 e numeri 12 e 13 devono essere invece soddisfatti soltanto a decorrere dal 5 aprile 2015.1
Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 5315). ↩
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