Per reprimere reati commessi con esplosivi, è istituito un Ufficio centrale presso l’unità amministrativa designata dal Consiglio federale.
L’Ufficio centrale allestisce un elenco degli esplosivi. L’elenco ha carattere informativo ed è comunicato periodicamente ai Cantoni e all’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni.
In collaborazione con le autorità cantonali competenti, l’Ufficio centrale verificamediante controlli per campionatura che gli esplosivi e i pezzi pirotecnici siano conformi alle prescrizioni legali. Le verifiche sono effettuate segnatamente presso i fabbricanti, gli importatori e i commercianti.1
Footnotes
Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 12 giu. 2009 (RU 2010 2617;FF 2008 6385). Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 352;FF 2020 151). ↩
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