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Art. 33

941.210OStrMFederal Council Ordinance30 ott 2006Fonte originale

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia stabilisce i requisiti specifici relativi all’immissione sul mercato e all’utilizzazione di strumenti di misurazione. Può derogare alla presente ordinanza nella misura in cui sia necessario ad adempiere obblighi derivanti da trattati internazionali sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.

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