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Art. 29

941.210OStrMFederal Council Ordinance30 ott 2006Fonte originale
  1. Se un interessato contesta il risultato di una misurazione, il servizio competente per l’esame della stabilità di misurazione riesamina che le prescrizioni siano state rispettate. Le spese sono a carico della parte soccombente.1
  2. Tale riesame non influisce sul termine per l’esecuzione della procedura di mantenimento della stabilità di misurazione.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7207).

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