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Art. 19

941.210OStrMFederal Council Ordinance30 ott 2006Fonte originale
  1. Il METAS può riconoscere valutazioni della conformità, ammissioni e verificazioni iniziali estere, a condizione che soddisfino i requisiti svizzeri. In linea di principio deve essere garantita la reciprocità del riconoscimento.
  2. Chi immette sul mercato strumenti di misurazione conformemente al capoverso 1 o sulla base di trattati internazionali deve poter presentare al METAS, su richiesta, la documentazione tecnica secondo l’allegato 2 cifra II.

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