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Art. 17

941.210OStrMFederal Council Ordinance30 ott 2006Fonte originale
  1. Gli strumenti di misurazione ammessi secondo una procedura di cui all’articolo 16 devono essere presentati dal fabbricante o dal venditore, di norma prima dell’utilizzazione, per la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 numero 2.
  2. Le ordinanze specifiche concernenti gli strumenti di misurazione disciplinano le eccezioni.

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