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Art. 10

941.210OStrMFederal Council Ordinance30 ott 2006Fonte originale

Le informazioni sullo strumento di misurazione secondo l’allegato 1 numero 9.3, destinate all’utilizzatore, devono essere redatte nelle lingue ufficiali delle regioni della Svizzera nelle quali lo strumento di misurazione è presumibilmente impiegato. In casi particolari, il METAS può accordare deroghe, se tale esigenza è sproporzionata e l’utilizzazione corretta dello strumento di misurazione è evidente e può essere garantita anche senza traduzione nelle lingue ufficiali.

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