La Confederazione può mantenere una Zecca federale.
La Confederazione conia ed emette monete circolanti per soddisfare le esigenze del traffico dei pagamenti.
Il Consiglio federale decide quali monete circolanti coniare, mettere in circolazione o togliere di corso.
Il Consiglio federale stabilisce l’effigie e le proprietà delle monete circolanti. Ne determina il valore nominale d’intesa con la Banca nazionale svizzera.
Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza il cambio di monete presso le casse pubbliche della Confederazione e il ritiro dalla circolazione di monete danneggiate, logore o false.1
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2019 (Termine per il cambio dei biglietti di banca), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3769,FF 2018 897). ↩
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