Torna alla legge

Art. 34a

935.61LLCAFederal Act1 giu 2002Fonte originale
  1. Nel campo d’applicazione della presente legge il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sul riconoscimento di titoli professionali esteri che abilitano all’esercizio dell’avvocatura.
  2. Provvede in particolare affinché:
    1. gli avvocati siano soggetti alle regole professionali di cui all’articolo 25;
    2. l’iscrizione nel registro cantonale degli avvocati si basi sui principi applicabili agli avvocati cittadini degli Stati membri dell’UE o dell’AELS.
  3. Il Consiglio federale può emanare disposizioni d’esecuzione per l’attuazione di questi trattati.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.