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Commenti: Art. 3 | Omnilex
Law
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LFSP · Legge federale sulla pesca
Art. 3
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Art. 3
923.0
LFSP
Federal Act
1 gen 1994
Fonte originale
I Cantoni regolano lo sfruttamento a lungo termine degli effettivi e provvedono affinché:
sia preservata la diversità naturale delle specie di pesci e di gamberi;
gli animali non vengano feriti o danneggiati inutilmente all’atto della cattura.
I Cantoni emanano disposizioni segnatamente su:
gli attrezzi autorizzati per la cattura e il loro impiego;
gli attrezzi ausiliari autorizzati;
la cattura di pesci utilizzati come esca;
la cattura di organismi per la nutrizione di pesci;
il ripopolamento delle acque di pesca;
il diritto di transito ripuario nell’esercizio della pesca.
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