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Commenti: Art. 26 | Omnilex
Law
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LFSP · Legge federale sulla pesca
Art. 26
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Art. 26
923.0
LFSP
Federal Act
1 gen 1994
Fonte originale
L’approvazione della Confederazione è necessaria per le disposizioni cantonali concernenti:
la gestione (art. 3);
le misure di protezione (art. 4);
le specie e le razze minacciate (art. 5).
Le disposizioni la cui durata non supera tre mesi non sottostanno all’approvazione.
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