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Commenti: Art. 24 | Omnilex
Law
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LFSP · Legge federale sulla pesca
Art. 24
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Art. 24
923.0
LFSP
Federal Act
1 gen 1994
Fonte originale
I Cantoni interessati disciplinano in modo uniforme la pesca nelle acque intercantonali nell’ambito della presente legge.
Se un accordo non può essere raggiunto, la decisione spetta al Consiglio federale.
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