I Cantoni possono mettere in libertà selvaggina soltanto se è assicurato un biotopo adeguato ed è garantita una protezione sufficiente.
Non possono essere messi in libertà animali che causano danni ingenti o minacciano la diversità delle specie indigene. Il Consiglio federale designa tali animali.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.