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Commenti: Art. 4 | Omnilex
Law
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LCP · Legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
Art. 4
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922.0
LCP
Federal Act
1 apr 1988
Fonte originale
Chiunque voglia cacciare deve avere un’autorizzazione del Cantone.
L’autorizzazione è rilasciata a chi abbia dimostrato, in un esame stabilito dal Cantone, di possedere le conoscenze necessarie.
I Cantoni possono rilasciare a persone che si preparano all’esame e a cacciatori ospiti un’autorizzazione di caccia limitata ad alcuni giorni.
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