Ogni ritiro dell’autorizzazione di caccia pronunciato dal giudice deve essere comunicato all’Ufficio federale.
L’Ufficio federale comunica ai Cantoni un elenco delle persone cui l’autorizzazione è stata ritirata; questo elenco permette ai Cantoni di assicurare il ritiro dell’autorizzazione sul loro territorio.
L’Ufficio federale può conservare tali dati personali. Una volta scaduto il termine per il ritiro dell’autorizzazione di caccia, li cancella e distrugge le relative decisioni cantonali.1Può conservare queste ultime dopo averle rese anonime per scopi scientifici o statistici.
Footnotes
Nuovo testo del primo e secondo per. giusta il 1 n. dell’all. II 87 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.