(art. 7 cpv. 2 lett. b LFo)
- Si può rinunciare al compenso in natura in particolare nel caso delle superfici per l’avvicendamento delle colture.1
- Sono di pregio ecologico particolare segnatamente:
- i biotopi ai sensi dell’articolo 18 capoverso 1bisdella legge federale del 1° luglio 19662sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN);
- i territori delimitati come zone naturali protette ai sensi dell’articolo 17 LPT.
- Sono di pregio paesistico particolare segnatamente:
- gli oggetti d’importanza nazionale ai sensi dell’ordinanza del 10 agosto 19773riguardante l’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (OIFP);
- le zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale ai sensi dell’articolo 24sexiescapoverso 5 della Costituzione federale4;
- i territori delimitati come zone protette ai sensi dell’articolo 17 LPT.