le superfici dei dissodamenti autorizzati e di quelli rifiutati, come pure i fondi interessati, con indicazione delle loro coordinate;
il tipo e l’estensione dei provvedimenti compensativi e i fondi interessati da tali provvedimenti, con indicazione delle loro coordinate;
i termini di validità dell’autorizzazione di dissodamento e i termini per l’adempimento degli obblighi ad esso legati, segnatamente quelli concernenti i provvedimenti compensativi;
le opposizioni non regolate;
altre eventuali condizioni ed oneri.
L’UFAM tiene una statistica dei dissodamenti autorizzati dalla Confederazione e dai Cantoni. I Cantoni mettono a disposizione dell’UFAM i dati necessari.1
Footnotes
Introdotto dalla cifra II n. 17 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani), in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.