(art. 27 cpv. 1 LFo)
I Cantoni provvedono a prevenire e a riparare i danni alla foresta in particolare mediante:
- provvedimenti tecnici e selvicolturali per la prevenzione e la lotta contro il fuoco;
- provvedimenti per la riduzione del carico fisico sul suolo;
- provvedimenti di vigilanza e di lotta contro gli organismi nocivi allo scopo di eliminarli, di contenerli o di limitare i danni.