La Confederazione può accordare mutui rimborsabili, senza interesse o a interesse ridotto:
per crediti di costruzione;
1 per il finanziamento dei costi residui di provvedimenti sussidiabili secondo gli articoli 36, 37 e 38a capoverso 1 lettera b;
per l’acquisto di veicoli, macchine e attrezzature forestali, nonché per la costruzione di impianti per l’esercizio forestale.
I mutui sono limitati nel tempo.
I mutui sono accordati soltanto su proposta del Cantone. Se un debitore disattende l’obbligo del rimborso gli subentra il Cantone.
I rimborsi sono impiegati per nuovi investimenti.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra II n. 30 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779;FF 2005 5349). ↩
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