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Allegato 2

919.117.72OOCOPFederal Council Ordinance1 gen 2003Fonte originale

(art. 11)

A. Organizzazione di produttori Produttori Svizzeri di Latte

1. Importo del contributo

I non membri devono versare alla Federazione Produttori Svizzeri di Latte (PSL), quale organizzazione di produttori ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2, 0,725 centesimi per chilogrammo di latte commercializzato.

2. Utilizzazione dei contributi

Il contributo versato deve essere impiegato per le seguenti misure intese a promuovere lo smercio in Svizzera e all’estero indipendentemente dalla marca:

  1. ricerche di marketing;
  2. pubblicità generica di base;
  3. misure generiche di promozione delle vendite;
  4. campagna informativa sul valore nutritivo, sulla freschezza e sulla qualità del latte e dei latticini;
  5. misure che interessano più categorie adottate in collaborazione con Agro-Marketing Suisse (AMS);
  6. misure di marketing adottate da Switzerland Cheese Marketing (SCM) a favore dei formaggi svizzeri.

3. Trasmissione di dati

Il servizio d’amministrazione ai sensi dell’articolo 12 dell’ordinanza del 25 giugno 20081sul sostegno del prezzo del latte (OSL) trasmette alla PSL, su richiesta, i seguenti dati:

  1. gli indirizzi degli addetti alla valorizzazione del latte e dei commercianti diretti;
  2. gli indirizzi dei produttori che hanno fornito latte agli addetti alla valorizzazione;
  3. i quantitativi di latte forniti mensilmente dai singoli produttori ai singoli addetti alla valorizzazione del latte.

4. Validità

L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2029.

B. Organizzazione di produttori Unione svizzera dei contadini

1. Importo dei contributi

I non membri devono versare all’Unione svizzera dei contadini (USC), quale organizzazione di produttori ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2, i seguenti contributi:

  1. 9 centesimi per ogni animale nato della specie bovina;
  2. 2.5 centesimi per ogni animale nato della specie suina;
  3. 2 centesimi per ogni animale nato della specie ovina;
  4. 1 centesimo per ogni animale nato della specie caprina.

2. Utilizzazione dei contributi

I contributi versati conformemente al numero 1 devono essere impiegati nel settore marketing/comunicazione per l’agricoltura svizzera secondo l’articolo 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982sulla promozione dello smercio.

3. Trasmissione di dati

L’Ufficio federale trasmette su richiesta all’USC gli indirizzi dei detentori di animali nonché i rispettivi effettivi di bestiame.

4. Validità

L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2029.

C. Organizzazione di produttori GalloSuisse

1. Importo dei contributi

1.1.  I non membri devono versare a GalloSuisse, quale organizzazione di produttori ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2, i seguenti contributi:

  1. 40 centesimi per animale presso gli acquirenti di pulcini femmina o di pollastrelle;
  2. 12 centesimi per uovo presso gli acquirenti di uova da cova.

1.2.  Soltanto gli acquirenti che detengono almeno 500 galline da allevamento delle razze ovaiole o 500 galline ovaiole soggiacciono all’obbligo contributivo.

2. Utilizzazione dei contributi

I contributi versati conformemente al numero 1 devono essere impiegati nel settore marketing/comunicazione per le uova svizzere secondo l’articolo 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla promozione dello smercio.

3. Trasmissione dei dati

L’Ufficio federale trasmette a GalloSuisse, su richiesta, i seguenti dati:

  1. gli indirizzi dei produttori svizzeri che detengono almeno 500 galline da allevamento delle razze ovaiole o 500 galline ovaiole, nonché il numero di animali effettivamente detenuto;
  2. gli indirizzi degli importatori di uova da cova, pulcini e pollastrelle, nonché i rispettivi quantitativi importati.

4. Validità

L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2029.

D. Organizzazione di categoria Emmentaler Switzerland

1. Importo dei contributi

1.1.  I produttori non membri devono versare a Emmentaler Switzerland (ES), quale organizzazione di categoria ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1, un contributo di 70 centesimi per chilogrammo di Emmentaler fabbricato.

1.2.  Se il contributo è calcolato in base al quantitativo di latte trasformato in Emmentaler, si considera un coefficiente di rendimento pari a 8,15.

2. Utilizzazione dei contributi

Il contributo versato conformemente al numero 1 deve essere impiegato per le misure seguenti:

  1. pubblicità;
  2. relazioni pubbliche;
  3. fiere ed esposizioni.

3. Trasmissione di dati

Il servizio d’amministrazione ai sensi dell’articolo 12 OSL trasmette all’ES, su richiesta, i seguenti dati di ciascuna azienda che produce Emmentaler o «altro formaggio a pasta dura, grasso» le cui forme pesano più di 70 chilogrammi:

  1. gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, quelli degli affinatori;
  2. i quantitativi di Emmentaler fabbricati (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;
  3. il quantitativo di latte trasformato in Emmentaler;
  4. il quantitativo di «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme pesano più di 70 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;
  5. il quantitativo di latte trasformato in «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme pesano più di 70 chilogrammi;
  6. il quantitativo di «formaggio a pasta dura, materia prima per formaggio fuso, grasso» le cui forme pesano più di 70 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;
  7. il quantitativo di latte trasformato in «formaggio a pasta dura, materia prima per formaggio fuso, grasso» le cui forme pesano di più di 70 chilogrammi.

4. Validità

L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2029.

E. Organizzazione di categoria Interprofession du Vacherin Fribourgeois

1. Importo dei contributi

1.1  I produttori non membri devono versare all’«Interprofession du Vacherin Fribourgeois» (IPVF), quale organizzazione di categoria ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1, un contributo di 80 centesimi per chilogrammo di Vacherin Fribourgeois prodotto.

1.2  Se il contributo è calcolato in base al quantitativo di latte trasformato in Vacherin Fribourgeois, è considerato un coefficiente di rendimento pari a 11,026.

2. Utilizzazione dei contributi

Il contributo versato conformemente al numero 1 deve essere impiegato per le misure seguenti:

  1. pubblicità;
  2. relazioni pubbliche;
  3. fiere ed esposizioni.

3. Trasmissione di dati

Il servizio d’amministrazione ai sensi dell’articolo 12 OSL trasmette all’IPVF, su richiesta, i seguenti dati di ciascuna azienda che produce Vacherin Fribourgeois o «altro formaggio a pasta semidura, grasso» le cui forme pesano tra 5 e 12 chilogrammi:

  1. gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, quelli degli affinatori;
  2. i quantitativi di Vacherin Fribourgeois fabbricati (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;
  3. il quantitativo di latte trasformato in Vacherin Fribourgeois;
  4. il quantitativo di «altro formaggio a pasta semidura, grasso», le cui forme hanno un peso compreso tra 5 e 12 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;
  5. il quantitativo di latte trasformato in «altro formaggio a pasta semidura, grasso» le cui forme hanno un peso compreso tra 5 e 12 chilogrammi.

4. Validità

L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2025.

F. Organizzazione di categoria Interprofessione della vite e del vino svizzeri

1. Importo dei contributi

1.1  I produttori non membri devono versare allʼInterprofessione della vite e del vino svizzeri (IVVS), quale organizzazione di categoria ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1, un contributo annuale di 0,455 centesimi per metro quadrato di superficie iscritta nel catasto viticolo. A questo scopo è determinante la superficie iscritta nel catasto viticolo dell’anno che precede la riscossione.

1.2  I vinificatori che non sono membri devono versare allʼIVVS, quale organizzazione di categoria ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1, un contributo annuale di 0,55 centesimi per chilogrammo di uva incantinata. A questo scopo è determinante la dichiarazione di incantinamento di cui all’articolo 29 capoverso 6 dell’ordinanza del 14 novembre 2007^3^sul vino presentata nell’anno che precede la riscossione.

1.3  I non membri sono esentati dall’obbligo contributivo se il Cantone, un’organizzazione di categoria o un’organizzazione cantonale riscuote contributi d’incentivazione in base alle proprie disposizioni presso tutti gli attori e si prende a carico i contributi dei non membri.

1.4  LʼIVVS può delegare la riscossione dei contributi alle organizzazioni di categoria cantonali o sovracantonali che sono suoi membri. Queste ultime possono delegare la riscossione dei contributi a un’organizzazione o a un fiduciario.

1.5  Il contributo per i non membri non è riscosso qualora l’importo dovuto secondo i numeri 1.1 e 1.2 sia inferiore a dieci franchi.

2. Utilizzo dei contributi

Il contributo versato conformemente al numero 1 può essere impiegato solo per le campagne pubblicitarie annuali di promozione dei vini svizzeri negli anni 2026–2028. I fondi rimasti inutilizzati al termine di ogni anno possono essere riportati a nuovo per finanziare le stesse misure.

3. Trasmissione di dati

I servizi cantonali competenti della vitivinicoltura e del controllo della vendemmia trasmettono, su richiesta, all’IVVS o alle organizzazioni di categoria cantonali o sovracantonali che sono suoi membri i seguenti dati:

  1. gli indirizzi dei produttori e dei vinificatori;
  2. i dati sulle superfici e sulle quantità incantinate per produttore o per vinificatore.

4. Validità

L’obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2028.

Footnotes

  1. RS 916.350.2

  2. [RU 1998 3205, 2000 187art. 22 cpv. 1 n. 23, 2002 4311, 2003 5415.RU 2006 2695art. 19]. Vedi ora l’O del 9 giu. 2006 concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli (RS 916.010 ).

  3. RS 916.140

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