Su proposta del veterinario cantonale e nella misura in cui la situazione epizoologica lo consenta, l’USAV può autorizzare:
- 1 una riduzione del raggio delle zone di protezione e di sorveglianza (art. 88 cpv. 1 e 2) o rinunciare alla loro delimitazione;
- l’estivazione e lo svernamento nelle zone di protezione e di sorveglianza (art. 90 e 92);
- 2 .
- la macellazione di animali non sospetti fuori dalle zone di protezione e di sorveglianza se queste sussistono da più di 21 giorni (art. 90 e 92).