916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
Nei primi sette giorni è vietato introdurre animali delle specie ricettive nella zona di sorveglianza. Sono eccettuati il trasporto di animali in macelli situati nella zona di sorveglianza, come pure il transito su strade principali e su ferrovia.
Gli animali delle specie ricettive non devono abbandonare la zona di sorveglianza. Il veterinario ufficiale può eccezionalmente autorizzare:
1 il trasporto di animali morti o uccisi al laboratorio nazionale di riferimento competente a scopo d’analisi o per l’eliminazione;
il trasporto diretto al macello, se non si sono registrati nuovi casi di epizoozia nei 15 giorni a partire dal momento in cui è stata ordinata la zona di sorveglianza.
In ogni caso, gli animali possono abbandonare gli effettivi solo dopo che il veterinario ufficiale ha analizzato tutti gli animali delle specie ricettive dell’effettivo.
I mercati di bestiame, le esposizioni e le manifestazioni simili con animali delle specie ricettive, come pure la transumanza di mandre sono vietati. L’USAV può estendere il divieto a regioni più grandi o a tutto il territorio nazionale.
5 e6. .2
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487). ↩
Abrogati dalla cifra I dell’O del 15 mar. 1999, con effetto dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523). ↩
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