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Commenti: Art. 87 | Omnilex
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OFE · Ordinanza sulle epizoozie
Art. 87
Art. 86
Art. 87a
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Art. 87
Art. 86
Art. 87a
916.401
OFE
Federal Council Ordinance
1 set 1995
Fonte originale
L’USAV e il veterinario cantonale informano lapopolazionesulla comparsa di un’epizoozia altamente contagiosa.
Il veterinario cantonale informa inoltre in merito a:
i principali sintomi dell’epizoozia in questione;
i provvedimenti nei confronti degli effettivi sotto sequestro;
ulteriori provvedimenti nelle zone di protezione e di sorveglianza nonché nelle zone di controllo e di osservazione.
Per le informazioni utilizza i modelli dell’USAV.
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