916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
L’indennità versata ai singoli Cantoni per il programma nazionale di sorveglianza di cui all’articolo 57a LFE si basa sulle dimensioni dell’effettivo di bestiame e sul numero di aziende interessate dal programma di sorveglianza.
L’USAV delega l’indennizzo a un ufficio di compensazione esterno. Quest’ultimo paga le fatture per il prelievo e l’analisi dei campioni prelevati dagli effettivi di diversi Cantoni in un luogo centralizzato. Anche eventuali importi in sospeso vengono richiesti dai singoli Cantoni secondo la chiave di ripartizione di cui al capoverso 1.
L’USAV vigila sulle attività dell’ufficio di compensazione esterno.
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