916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
È disposto il divieto di trasferimento di singoli animali se, per evitare la propagazione dell’epizoozia, è necessario impedire il loro trasferimento in un’altra azienda detentrice di animali.
È consentita la cessione di animali per la macellazione diretta.
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