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Commenti: Art. 57 | Omnilex
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OFE · Ordinanza sulle epizoozie
Art. 57
Art. 56
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Art. 57
Art. 56
Art. 58
916.401
OFE
Federal Council Ordinance
1 set 1995
Fonte originale
Gli ovuli non fecondati e gli embrioni possono essere prelevati e trapiantati soltanto da veterinari.
Per la preparazione, la conservazione e il trasferimento di ovuli non fecondati e di embrioni, il veterinario può assumere personale qualificato.
Sono fatte salve le autorizzazioni cantonali per l’esercizio della professione.
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