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Commenti: Art. 38a | Omnilex
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OFE · Ordinanza sulle epizoozie
Art. 38a
Art. 38
Art. 39
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Art. 38a
Art. 38
Art. 39
916.401
OFE
Federal Council Ordinance
1 set 1995
Fonte originale
Il macello riscuote dal fornitore degli animali da macello la tassa di macellazione di cui all’articolo 56
a
capoverso 1 LFE.
Gli importi della tassa di macellazione percepita sono i seguenti:
fr.
a. per ogni animale macellato della specie bovina
2.70
b. per ogni animale macellato della specie suina
–.40
c. per ogni animale macellato della specie ovina
–.40
d. per ogni animale macellato della specie caprina
–.40
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